Si parla di “Consulenza Tecnica” nel caso in cui lo psicologo operi in ambito civile e di “Perizia” nel caso in cui operi in ambito penale.
Lo psicologo nominato dal Giudice, in ambito penale è indicato come “Perito” mentre in ambito civile è definito come “Consulente Tecnico d’Ufficio” (CTU). Sia nel civile che nel penale, se lo psicologo è nominato dal privato cittadino, l’esperto è indicato come “Consulente Tecnico di Parte” (CTP).
Il cittadino ha il diritto di avvalersi di un proprio consulente/perito di parte il cui ruolo è quello di tutelare e assistere il proprio cliente al fine di valutare la correttezza metodologica del CTU e produrre una documentazione più completa attraverso anche osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.